Anche la musica espressione unica, propria del soggetto che la esprime, ha dei diritti che devono essere tutelati e garantiti per preservarne l’originalità e la massificazione.
La musica, il cinema, il teatro, le opere radiotelevisive, la lirica, la letteratura e le arti figurative: tutte le opere nascono da un’idea, dall’ispirazione, dalla creatività, che la legge tutela attraverso il diritto d’autore.Il diritto d’autore è il diritto del lavoro di chi crea: nasce insieme all’opera ed è linfa per la creatività dell’intero ecosistema culturale.
I DIRITTI D’AUTORE NELLA MUSICA
In ambito musicale tre sono i soggetti da tutelare come attori di ingegno creativo:
l’autore (dell’opera musicale),
l’artista (che la interpreta),
il produttore (che “fissa” l’interpretazione).
Ogni volta che l’opera musicale viene eseguita, diffusa, riprodotta, in pratica utilizzata nelle forme più diverse, l’autore ha diritto ad esigere un compenso in relazione all’utilizzo del suo lavoro. Oltre ai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell’opera, l’autore è titolare dei cosiddetti diritti morali: può sempre rivendicare la paternità dell’opera, può opporsi a qualsiasi modifica, deformazione o mutilazione della stessa che possa essere di pregiudizio al suo onore e alla sua reputazione.
La SIAE concede licenze e autorizzazioni per l’utilizzazione delle opere tutelate; riscuote i relativi compensi e li ripartisce agli aventi diritto (autori, editori, eredi, ecc.).
La SIAE non tutela solo le opere musicali ma tutela tutte le opere dell’ingegno quindi anche le opere letterarie, teatrali, radiotelevisive; A patto che siano iscritti.

